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Le strutture Lunardi sono conformi a tutte le normative italiane ed europee.
Norma europea 13782 del 2006. Specifica i requisiti di sicurezza che è necessario osservare nella progettazione, calcolo, costruzione, installazione, manutenzione, gestione, verifiche delle strutture fisse e nelle prove da effettuare per quelle itineranti con superficie coperta superiore ai 50 metri quadrati.
Legge 123/07 in materia di sicurezza sul lavoro.
Prima dell'entrata in vigore del decreto legge 494/96 la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili era regolamentata esclusivamente dai DPR 547/55 e DPR 164/56 che lasciavano completa autonomia e responsabilità all'impresa che, pur soggetta alle verifiche degli organi di controllo, redigeva i "Piani di Sicurezza" solo nelle circostanze in cui era soggetta alla Legge Antimafia (55/90) e alla Legge Merloni Bis (109/94).
Una
delle novità più significative del decreto legge 494/96 e delle sue successive
modifiche è quella di aver coinvolto in prima persona il Committente
nella gestione della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, il
quale dovrà obbligatoriamente designare, al superamento di determinati
parametri previsti dalla legge, due figure dedite al coordinamento
della sicurezza in cantiere: il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Con
il nuovo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs.
81/2008) si rendono sempre più importanti gli adempimenti a carico del
datore di lavoro.
In particolare, il compito fondamentale assegnato
dal legislatore al Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione, rendendolo documento contrattuale, è la redazione del
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), al quale devono attenersi
tutte le imprese che intervengono nel processo edilizio.
Il decreto stabilisce nuove responsabilità ed obblighi anche per le imprese esecutrici che devono redigere, per ogni cantiere, il Piano Operativo di Sicurezza il quale contiene, tra l'altro, le modalità di gestione in sicurezza delle singole attività svolte in rispondenza al PSC oltre l'indicazione di una serie di figure all'interno dell'organico dell'impresa a cui è demandata la gestione della sicurezza, previa adeguata formazione ed informazione.
Responsabile del controllo e del coordinamento del processo edilizio in cantiere è il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) il quale, dopo aver verificato la completezza dei Piani Operativi di Sicurezza di ciascuna impresa (come da DPR 222/2003) e la loro rispondenza al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, controlla che le fasi lavorative si svolgano secondo le indicazioni contenute nei suddetti documenti.





