Coperture leggere e norma UNI

La normativa del 2001 chiarisce le differenze tra stutture mobili e permanenti

 

La corretta comprensione della differenza esistente tra le coperture permanenti e mobili è fondamentale per definire il prodotto da offrire alla clientela. L’appartenenza di una struttura all’una o all’altra categoria, infatti, comporta l’applicazione di diverse normative e quindi differenti iter burocratici necessari per ottenere il nulla-osta, ma consente anche di distinguere, sia per le coperture fisse che per quelle mobili, dei prodotti di qualità da altri con caratteristiche di minor affidabilità anche per chi ne fruisce.

 

 

Attualmente le strutture fisse o permanenti hanno caratteristiche fissate dalla legge (due decreti ministeriali del ‘96 specificati dalla circolare 156 del 4.7.96), che le accomunano alle costruzioni in muratura vere e proprie per la necessità della concessione edilizia. Il loro progetto va infatti presentato al comune interessato, che può o meno approvarlo e fornire la relativa concessione. Particolarmente rigorose sono le prove tecniche da effettuare, che comprendono la verifica del carico-neve, la prova del vento, la verifica sulla rugosità del terreno, nonché un collaudo statico i cui esiti vanno depositati in comune. Per le stutture temporanee o itineranti, il punto di riferimento normativo è la norma Uni, approvata grazie all’iniziativa dell’Asli - associazione tra i produttori di strutture leggere - nel 2001. Questa norma, punto di approdo di un lungo cammino svolto dalle aziende produttrici di strutture leggere, regolamenta le differenze tra strutture permanenti e strutture temporanee, stabilendo con precisione le norme di sicurezza cui queste ultime devono sottostare. La differenza fondamentale riguarda ovviamente la rimuovibilità della struttura “leggera”, destinata a rimanere installata per un periodo non superiore ai 180 giorni. Dal punto di vista delle prove tecniche, le coperture temporanee o itineranti devono essere sottoposte solo ai carichi determinati dal vento, trattandosi di elementi utilizzati tendenzialmente nel periodo primaverile o estivo. L’iter burocratico, in teoria, è a sua volta più breve e semplificato, dato che potrebbe essere sufficiente una semplice dichiarazione di inizio lavori. Ma nella realtà, molto dipende dal regolamento comunale vigente e, in definitiva, dalla discrezionalità dei tecnici di ogni singolo comune. Molto spesso, il processo di autorizzazione dei lavori di posa per una struttura leggera finisce con l’essere molto simile a quello tipico delle coperture permanenti. Questo dato risulta confermato da uno studio giuridico commissionato recentemente dall’Asli al Politecnico di Milano, che accerta in sostanza le ampie differenze esistenti tra comune e comune quanto alla documentazione richiesta.

Resta inoltre il problema della scarsa forza cogente della norma, che pure rappresenta il massimo sforzo che era lecito attendersi da parte degli operatori del settore. Mancando un organo di controllo specifico, infatti, è frequente imbattersi in coperture leggere eseguite senza le tutele minime che la norma Uni prevede, soprattutto per quello che riguarda le strutture di minori dimensioni, come i gazebo. E’ pensiero comune da abolire quello secondo cui le coperture rimuovibili siano “leggere” anche come consistenza e materiali e permettano di risparmiare in misura considerevole. Se una struttura mobile viene realizzata da professionisti corretti, sarà necessariamente uniformata alla normativa sia nella scelta dei materiali che nei test da eseguire, necessitando di tutta la documentazione richiesta dalla norma (e dal rigore del comune interessato).        Giovanni Salvadori