Anno 2 - N. 5 - Giugno 2002
La normativa del 2001 chiarisce le differenze tra
stutture mobili e permanenti La corretta comprensione della differenza esistente tra
le coperture permanenti e mobili è fondamentale per definire il prodotto da
offrire alla clientela. L’appartenenza di una struttura all’una o all’altra
categoria, infatti, comporta l’applicazione di diverse normative e quindi
differenti iter burocratici necessari per ottenere il nulla-osta, ma consente
anche di distinguere, sia per le coperture fisse che per quelle mobili, dei
prodotti di qualità da altri con caratteristiche di minor affidabilità anche
per chi ne fruisce. Attualmente le strutture fisse o permanenti hanno
caratteristiche fissate dalla legge (due decreti ministeriali del ‘96
specificati dalla circolare 156 del 4.7.96), che le accomunano alle costruzioni
in muratura vere e proprie per la necessità della concessione edilizia. Il loro
progetto va infatti presentato al comune interessato, che può o meno approvarlo
e fornire la relativa concessione. Particolarmente rigorose sono le prove
tecniche da effettuare, che comprendono la verifica del carico-neve, la prova
del vento, la verifica sulla rugosità del terreno, nonché un collaudo statico i
cui esiti vanno depositati in comune. Per le stutture temporanee o itineranti,
il punto di riferimento normativo è la norma Uni, approvata grazie all’iniziativa
dell’Asli - associazione tra i produttori di strutture leggere - nel 2001.
Questa norma, punto di approdo di un lungo cammino svolto dalle aziende
produttrici di strutture leggere, regolamenta le differenze tra strutture
permanenti e strutture temporanee, stabilendo con precisione le norme di
sicurezza cui queste ultime devono sottostare. La differenza fondamentale
riguarda ovviamente la rimuovibilità della struttura “leggera”, destinata a
rimanere installata per un periodo non superiore ai 180 giorni. Dal punto di
vista delle prove tecniche, le coperture temporanee o itineranti devono essere
sottoposte solo ai carichi determinati dal vento, trattandosi di elementi
utilizzati tendenzialmente nel periodo primaverile o estivo. L’iter
burocratico, in teoria, è a sua volta più breve e semplificato, dato che
potrebbe essere sufficiente una semplice dichiarazione di inizio lavori. Ma
nella realtà, molto dipende dal regolamento comunale vigente e, in definitiva,
dalla discrezionalità dei tecnici di ogni singolo comune. Molto spesso, il
processo di autorizzazione dei lavori di posa per una struttura leggera finisce
con l’essere molto simile a quello tipico delle coperture permanenti. Questo
dato risulta confermato da uno studio giuridico commissionato recentemente
dall’Asli al Politecnico di Milano, che accerta in sostanza le ampie differenze
esistenti tra comune e comune quanto alla documentazione richiesta. Resta inoltre il problema della scarsa forza cogente
della norma, che pure rappresenta il massimo sforzo che era lecito attendersi
da parte degli operatori del settore. Mancando un organo di controllo
specifico, infatti, è frequente imbattersi in coperture leggere eseguite senza
le tutele minime che la norma Uni prevede, soprattutto per quello che riguarda
le strutture di minori dimensioni, come i gazebo. E’ pensiero comune da abolire
quello secondo cui le coperture rimuovibili siano “leggere” anche come
consistenza e materiali e permettano di risparmiare in misura considerevole. Se
una struttura mobile viene realizzata da professionisti corretti, sarà
necessariamente uniformata alla normativa sia nella scelta dei materiali che
nei test da eseguire, necessitando di tutta la documentazione richiesta dalla
norma (e dal rigore del comune interessato). Giovanni Salvadori
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